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La democrazia è fare quello che voglio io …

Più passa il tempo e più mi accorgo che le elezioni del 24 Febbraio 2013 sono state un disastro per tutto e tutti.

I partiti più navigati, essendosi dati veti pre-elettorali gli uni verso gli altri, ora devono trovare il “salvafaccia” per fare qualcosa assieme; che poi non sarebbe un “salvafaccia” sarebbe soltanto dimostrare ai “dilettanti” della politica cosa vuol dire avere responsabilità.

PD e Pdl potrebbero avere le proprie colpe e ragioni per farci trovare ancora in questa situazione di incertezza, ma è anche vero che i “dilettanti” pendono esclusivamente solo dalla bocca di “Gandalf il Grillo“, pendono talmente dalle sue labbra che pensano di trovarsi su qualche palcoscenico per cui possono dire, con tono fiero e perentorio “occupiamo il Parlamento” … occupiamo il Parlamento, forse i deputati e i senatori Grillini dovrebbero conoscere bene il funzionamento, e poi loro che prendono le decisioni a maggioranza, se democraticamente i capigruppo hanno detto che le commissioni non si insediano prima del Governo, perché non dovrebbero accettare la decisione democratica? Sembra quasi una ripicca “non si fa come voglio io e quindi non sto al gioco“.

La cosa strana è che coloro che vogliono cambiare le cose, avendone la possibilità, non intendono fare ma cercano solo la protesta …

Trasparenza ad intermittenza.

E’ divertente leggere e sentire cosa dicono gli amici che hanno votato il Movimento 5 Stelle dopo le dichiarazioni di Matteo RenziRenzi sta copiando il programma del movimento“; quando sento queste cose mi metto a ridire.

Mi metto a ridere perché le cose che ha detto Renzi nelle interviste: no al finanziamento pubblico dei partiti, riduzione dei costi della politica ed altro ancora, sono le stesse cose che diceva durante le primarie del Partito Democratico, quindi nulla di nuovo sotto il sole; probabilmente che dei grillini dicono “ci ha copiato”, nel periodo delle primarie del PD, era giustamente più impegnato a fare la campagna elettorale per Grillo e parte del dibattito delle primarie se l’è perso; devo dare atto che Grillo è stato il primo a dire a dire certe cose e su questo onestamente non posso dire nulla. Devo dare atto anche ai deputati del Movimento 5 Stelle di aver già depositato alla Camera la bozza di riduzione dei compensi ai deputati; l’unica cosa è che da questo articolo di Primo di Nicola non sembra che ci sia una riduzione, ma al contrario un aumento della spesa … questo non lo capisco

Ad ogni conto credo che l’unico che ha comunque reso pubblico i costi sostenuti per la campagna elettorale (primarie) e le entrate ricevute è stato proprio Matteo Renzi, ed i paladini della trasparenza (ovunque essi siano) quando metteranno le proprie entrate ed uscite a libera consultazione?

Democrazia diretta o indecisione sulle scelte?

In un momento di pausa, mi sono messo a leggere il Corriere della Sera online e ho trovato, e letto, l’articolo secondo cui Marine Le Pen (leader della destra Francese) si dice disponibile ad incontrare e parlare con Beppe Grillo su Europa ed altro.

Lo stesso articolo menziona, sul finire del pezzo, delle polemiche sorte nei mesi scorsi per alcune parole pronunciate da Grillo e dall’onorevole Lombardi sul fascismo e tutto il mondo che ci gira intorno; entrambi hanno fatto precisazioni dicendo che il senso delle parole erano state travisate.

La cosa che però mi meraviglia è questo: “come mai Grillo e il suo movimento scatenano simpatie da parte di partiti o esponenti di destra?“; questa cosa la reputo strana e non riesco a trovare quale sia il denominatore comune, infatti da che mondo è mondo i regimi di destra non garantiscono grandi libertà di partecipazione, al contrario il Movimento 5 Stelle si fonda sulla “democrazia diretta”, ovvero non si prendono decisioni senza prima consultare la base (ovvero gli iscritti al movimento). Condivido la prassi di sentire gli umori degli iscritti, ma decidere una posizione o fare scelte solo dopo una consultazione non la vedo una posizione di forza; infatti mi sembra più una posizione di insicurezza che non tanto di condivisione.

La Costituzione va conosciuta e non usata per i propri scopi

Ogni politico, o sedicente tale, dovrebbe conoscere la nostra Costituzione, anzi ogni Italiano la dovrebbe conoscere, così potrebbe subito capire quando i politici, o sedicenti tali, sparano cose che non stanno ne in cielo ne in terra.

Esempio: Si può fare il referendum sull’Euro? Risposta art. 75.
Il presidente della Repubblica può non promulgare una legge? Risposta art. 74
Il Governo è necessario? Risposta art. 95.

Vi riporto tutti gli articoli che descrivono la formulazioni delle leggi e le funzioni del Governo.

 Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71.

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75.

È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 76.

L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79.

L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

Art. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.

Art. 96.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.